Responsabilità medica: i criteri di calcolo del danno previsti dalla legge Balduzzi si applicano anche ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore
Il Tribunale di Milano nel 2015 aveva condannato due strutture sanitarie e un medico a risarcire i postumi subiti da una paziente in conseguenza di due interventi a cui la stessa si era sottoposta nel 2003, eseguiti in modo negligente. Per la liquidazione del risarcimento, il giudice di merito aveva applicato le tabelle del Tribunale di Milano, le quali, per costante giurisprudenza, costituiscono un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno.
La Corte di Appello aveva confermato la decisione.
Le strutture ospedaliere erano ricorse dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito delle Tabelle milanesi, invece che delle tabelle previste per le lesioni micro permanenti dal codice delle assicurazioni.
È noto, infatti, che il D.L. n. 158 del 2012 (c.d. “legge Balduzzi”, dal nome del Ministro della salute in carica nel governo Monti), ha previsto l’applicazione anche nel settore sanitario del criterio di liquidazione del danno biologico secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, definito nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (c.d. Codice delle assicurazioni private).
La norma della “legge Balduzzi” è stata successivamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. “legge Gelli Bianco”).
Orbene, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che la quantificazione del danno subito dalla paziente avrebbe dovuto essere effettuata secondo le tabelle previste per le lesioni micro permanenti dal codice delle assicurazioni, come stabilito dalla legge Balduzzi. Secondo la Suprema Corte l’applicazione di questa legge ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore non viola il principio di irretroattività, in quanto essa non ha previsto l’introduzione di una nuova disciplina della fattispecie né è andata a sostituire delle tabelle di calcolo del danno che erano previste da una precedente normativa. Pertanto i suddetti criteri di calcolo possono applicarsi anche nei casi in cui il giudizio risarcitorio sia ancora pendente e il giudice debba individuare il criterio con cui liquidare il danno non patrimoniale, ed anche se i fatti e i conseguenti danni cui si riferisce la richiesta risarcitoria si sono verificati prima dell’entrata in vigore della legge Balduzzi.
Si riporta la massima della sentenza Cassazione del 21 gennaio 2020, n. 1157:
“La disposizione della legge Balduzzi che ha introdotto le modalità di calcolo del danno alla integrità psico-fisica a seguito di interventi di malpractice medica non riguarda aspetti sostanziali e strutturali della fattispecie legale della responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, in quanto essa non modifica dei precedenti criteri previsti da una legge antecedente. Pertanto, tale norma deve essere applicata dal giudice per liquidare i danni anche quando l’evento di malpractice medica e i conseguenti danni si sono verificati prima dell’entrata in vigore della legge Balduzzi”.