L'obbligo di collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione

In base all’istituto della collazione ereditaria il coniuge ed i discendenti del de cuius devono conferire alla massa ereditaria i beni a loro donanti quando lo stesso era in vita: in pratica, le donazioni vengono ritenute anticipazioni dell’eredità.

Tale istituto, quindi, è finalizzato a non alterare il rapporto tra il valore delle quote ed a garantire la parità di trattamento tra i coeredi.

Per i beni mobili la collazione si realizza mediante imputazione, e per il denaro mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell’eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento; qualora le somme fossero insufficienti, gli altri coeredi preleveranno i beni mobili o immobili ereditari in proporzione delle quote rispettive, a meno che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato.
Per i beni immobili, la collazione ha luogo per imputazione o in natura, a scelta di chi deve conferire, salvo che l’immobile donato non sia stato ipotecato o venduto (in questo caso la collazione è possibile solo per imputazione).

L’obbligo di collazione sorge automaticamente al momento dell’apertura della successione a prescindere da un’espressa richiesta dei condividenti.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il conferimento per imputazione è la forma tipica in cui si attua la collazione, mentre il conferimento in natura rappresenta una modalità sussidiaria, ammissibile solo per i beni immobili, che non può essere disposta d’ufficio dal giudice in quanto può aver luogo esclusivamente in base ad un’opzione riservata al donatario, e sulla quale non possono influire né la scelta del donante né gli altri coeredi, essendo consentita nell’esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento.

Si riporta di seguito la massima della sentenza della Corte di Cassazione n. 22721 del 25 settembre 2018: “La collazione ereditaria, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge ed indipendentemente da quale ne sia il fondamento giustificativo, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo che sia assicurata parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote. L’obbligo di collazione sorge quindi automaticamente al momento dell’apertura della successione, indipendentemente da un’espressa domanda dei condividenti e si attua, senza alternative, per i mobili mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell’eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento, o in caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato. Per i beni immobili l’art. 746, riproducendo la formulazione dell’art. 1015 del codice del 1866, dispone che essa ha luogo per imputazione o in natura su scelta di chi deve conferire, salvo che l’immobile donato non sia stato ipotecato o venduto (nel qual caso si procede per imputazione”.