L’abbandono della casa coniugale non giustifica l’addebito se è conseguenza della crisi

La vicenda riguarda una causa di separazione, nella quale il giudice, ponendo a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 200 a titolo di contributo per il mantenimento, aveva tuttavia respinto la richiesta di addebito a carico di quest’ultima in ragione dell’abbandono del tetto coniugale.

La vicenda è giunta fino alla Cassazione. Con ordinanza n. 648 del 15 gennaio 2020 la Suprema Corte ha confermato la decisione del Tribunale e della Corte di Appello, evidenziando come nel caso in esame molteplici circostanze dimostrassero che l’interruzione della convivenza da parte della moglie era stata la conseguenza di una crisi familiare già in atto da tempo, anteriore al predetto allontanamento, attestata anche dal disinteresse in seguito manifestato dal marito per il ripristino dell’unità familiare (quali la prolungata assenza di rapporti intimi tra i coniugi, gli accesi contrasti con la famiglia di origine della donna, l’esclusione di quest’ultima dalla gestione delle entrate familiari e l’occultamento alla stessa dell’avvenuto pensionamento del marito, il ritardo con cui l’uomo si era messo alla ricerca della moglie, la saltuarietà delle richieste di notizie da lui rivolte ai parenti della donna, il consenso da lui prestato al ritiro degli effetti personali di quest’ultima).

Secondo la Corte di Cassazione, la pronuncia di addebito non può fondarsi solo sulla violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, essendo anche necessario accertare se tale violazione sia stata idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale. Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, sicuramente vi è l’abbandono senza giustificato motivo della casa coniugale.

Tuttavia, se l’abbandono della casa familiare è dipeso dal comportamento dell’altro coniuge oppure è intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, non può ritenersi la causa della crisi matrimoniale.

Questa la massima dell’ordinanza n. 648 del 15 gennaio 2020 della Corte di Cassazione:
In tema di separazione dei coniugi, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto”.