Il locatore è corresponsabile dei danni se non cura la manutenzione dell’immobile locato

La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere una causa nella quale si dibatteva circa la responsabilità dei danni subiti da un immobile locato ad uso commerciale.

Questo il caso: al termine del contratto durato molti anni (dall’inizio degli anni ’90 al 2005) il locatore aveva intentato causa al conduttore ed al condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’immobile, in particolare sotto il profilo del malfunzionamento di canali condominiali per i liquami che avevano provocato scoli e infiltrazioni e per la carenza manutentiva degli impianti.

La Suprema Corte (ordinanza n. 22181 del 5 settembre 2019), nel confermare la sentenza della Corte d’appello di Messina, ha attribuito una percentuale di responsabilità del 50% in capo al locatore, affermando il seguente principio: “Il proprietario dell’immobile locato può essere ritenuto corresponsabile del danno ex art. 1227, comma 1, c.c., per i danni da omessa custodia dell’immobile locato, in ragione della prolungata mancata manutenzione e del mancato esercizio del diritto di ispezione”.