I finanziamenti e le fideiussioni in favore dell'imprenditore non provano l’esistenza della società di fatto se trovano la loro giustificazione in vincoli di coniugio o parentela

Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto tra due o più soggetti, l’esistenza del contratto sociale risulta innanzitutto da prove dirette riguardanti i suoi requisiti: un fondo comune costituito dai conferimenti e finalizzato all’esercizio congiunto di un’attività economica; la partecipazione comune ai guadagni e alle perdite; il vincolo di collaborazione in vista dell’esercizio dell’attività economica (c.d. affectio societatis).

L’esistenza della società di fatto può anche risultare da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando evidenzino l’esistenza della società anche nei rapporti interni.

Di per sé i finanziamenti e le fideiussioni in favore dell’imprenditore non sono idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest’ultimo ed il finanziatore o garante, in particolare se trovano la loro giustificazione in relazione a vincoli di coniugio o parentela.

Tuttavia essi possono costituire degli indici rivelatori del rapporto sociale qualora siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (ordinanza n. 27541 del 28 ottobre 2019): “l’esistenza del contratto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile ex art. 147L. Fall.,, può risultare, oltre che da prove dirette, pure da manifestazioni esteriori, rivelatrici delle componenti del rapporto societario, fra le quali particolare significatività può riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia che, se costituiti sistematicamente e con esclusione del diritto di regresso del garante, sostanzialmente si risolvono in uno strumento di apporto di capitale alla società”.