È necessaria la presenza personale della parte nella procedura di mediazione

Si discute sulla obbligatorietà della partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione, ed in particolare sulla facoltà per le stesse di farsi sostituire da un rappresentante.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019, ha preso posizione in argomento ribadendo il principio secondo cui è necessaria la comparizione personale delle parti e dei loro avvocati dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale tra gli stessi è possibile trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti.

Dunque, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato.

Circa la possibilità di farsi sostituire da un terzo, la Suprema Corte ha affermato che “la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”; siffatta procura deve indicare l’“oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.

Peraltro, la Suprema Corte ha anche affermato che occorre una procura notarile ad hoc, non essendo sufficiente l’autentica dello stesso avvocato: “Quindi il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito solo con una procura speciale sostanziale. Ne deriva che la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può̀ farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.