Le somme versate ai figli a titolo di mantenimento devono essere restituite al genitore a decorrere dalla loro raggiunta autosufficienza economica

Nel caso in esame, un uomo aveva convenuto in giudizio l’ex coniuge esponendo che a seguito della sentenza di divorzio che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie, queste ultime avevano conseguito la laurea e, successivamente, si erano sposate rispettivamente nel 1994 e 1998 divenendo economicamente autosufficienti. Chiedeva, pertanto, che la ex moglie fosse condannata alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di contributo per le figlie.

I giudici sia di primo che di secondo grado avevano respinto la richiesta, ritenendo che l’obbligo contributivo fosse venuto meno solo a partire dal provvedimento con cui il Tribunale, nel procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, ne aveva decretato la cessazione (provvedimento nel caso di specie emanato in data 13/10/2006).

Di diverso avviso la Corte di Cassazione. Secondo la Suprema Corte l’obbligo del padre di provvedere al mantenimento delle figlie maggiorenni cessa a partire dalla loro definitiva indipendenza economica (nel caso in esame rispettivamente dal 1994 e dal 1998). Il fatto poi che il procedimento di revisione delle condizioni economiche del divorzio sia stato iniziato solo dopo il raggiungimento dell’indipendenza economica delle figlie (concludendosi, come detto, con sentenza del 13/10/2006), non impedisce la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla madre a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie.

La Suprema Corte osserva altresì che l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio.

Questa la massima pronunciata dalla Cassazione (sentenza 13 febbraio 2020, n. 3659) nel caso sopra illustrato:
L’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”.